Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 24/06/2003 n. 147

15. Sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale. L'UNIRE si avvale anche dell'AIA, attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16. All'articolo 1 della legge 4 agosto 1955 n. 722, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre»;

b) dopo il comma 5 č aggiunto il seguente: «5-bis. Non costituiscono lotterie rientranti nell'ambito di applicazione del comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine di consentire la partecipazione mediante connessione telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze senza il collegamento con fatti e con rievocazioni storica-artistico-culturali e con avvenimenti sportivi».

17. Il primo decreto adottato in attuazione del comma 5-bis dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955 n. 722, introdotto dal comma 16, lettera b), del presente articolo, č emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

18. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi di cui al comma 12, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalitą elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, a scommesse, a concorsi, istituiti o da istituire, anche connessi a manifestazioni sportive organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente comma, nonchč della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, delle rispettive responsabilitą dei diversi operatori coinvolti.

19. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione dettagliata sull'attivitą svolta dall'UNIRE e sull'andamento delle attivitą sportive e di incremento ippico.

20. Al maggiore onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 10, pari a 12,4 milioni di euro annui, nonchč dall'attuazione dei commi 5 e 6, pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'indizione di nuove lotterie ad estrazione istantanea e di quelle previste dall'articolo 1, comma 5-bis, della legge 4 agosto 1955 n. 722, introdotto dal comma 16, lettera b), del presente

articolo.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole: «diritto pubblico» sono aggiunte le seguenti: «di primo livello»;

b) all'articolo 6, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Lo statuto dell'UNIRE prevede la costituzione di tre consulte tecniche (trotto, galoppo e sella) nominate dalle stesse categorie. Nelle materie indicate dal medesimo statuto, il consiglio di amministrazione acquisisce preventivamente il parere consultivo delle predette consulte. 2-ter. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il consiglio di amministrazione dell'UNIRE adotta il regolamento recante disposizioni relative all'elezione dei componenti delle consulte tecniche ed al loro funzionamento. Il regolamento, il quale si informa al principio secondo cui le delibere dell'UNIRE in materia di programmazione tecnica delle corse e delle manifestazioni e di piani e programmi allevatori sono emanate sentito il parere delle consulte, č sottoposto all'approvazione del Ministro delle politiche agricole e forestali».

23. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione alle consulte tecniche non comporta la corresponsione di alcuni indennitą o compenso nč rimborso spese. Riferimenti normativi: Si riporta il testo dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come modificato dalla legge qui pubblicata: «78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonchč al riparto dei relativi proventi. Il regolamento č ispirato ai seguenti principi:

a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicitą, provvede direttamente l'amministrazione ovvero č opportuno rivolgersi a terzi;

b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformitą alle disposizioni, anche comunitarie;

c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio di cui alla lettera a) e assicurando il coordinamento tra le amministrazioni;

d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: d-bis) revisione e adeguamento del sistema sanzionatorio applicabile alla materia dei giochi e de scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione della ridefinizione degli ambiti della materia conseguente all'osservanza dei criteri di cui alle lettere precedenti, con la previsione, in particolare, di sanzioni anche pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla gravitą delle violazioni delle nuove fattispecie definite nonchč di termini di prescrizione ridotti quanto all'azione di accertamento delle infrazioni e del diritto alla restituzione delle imposte indebitamente pagate; d-ter) previsione di procedure finalizzate ad un costante monitoraggio del benessere degli animali e alla prevenzione delle pratiche del doping; d-quater) realizzazione di un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo, nonchč definizione di un codice che regoli il mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la cessione dei cavalli; d-quinquies) partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti allo scopo indicati, nelle commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli; d-sexies) individuazione di adeguate forme di concertazione dell'UNIRE in relazione procedimenti riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli; d-septies) dell'UNIRE in tempo reale a tutti i dati concernenti i giochi e le scommesse relativi alle corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari ». Il decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504 (Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998 n. 288), č stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1999 n. 27. Si riporta il testo dell'art. 7 della convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999 (Approvazione della convenzione-tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa): «Art. 7 - Cauzione e fideiussione

1. Il concessionario č tenuto a prestare la cauzione definitiva per l'importo offerto in sede di aggiudicazione della gara che deve essere pari al ... % del minimo garantito annuo. La cauzione ha una durata di sei anni dalla data di inizio dell'attivitą di accettazione delle scommesse ippiche e deve essere costituita secondo le seguenti forme: in valuta legale, mediante versamento presso una banca avente sede nel territorio nazionale. La ricevuta del suddetto č considerata documento probatorio all'avvenuta costituzione; in titoli al portatore, di Stato o garantiti dallo Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo della valutazione della borsa di Roma nel giorno precedente quello del versamento; mediante fidejussione prestata da una banca; mediante polizza fidejussoria, prestata da una societą delle societą di assicurazione elencate nel decreto 16 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 23 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La fidejussione bancaria e la polizza fidejussoria devono essere «a prima richiesta», ogni eccezione esclusa senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La cauzione resta a disposizione del Ministero delle finanze a specifica garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal concessionario con la presente convenzione, anche dopo la fine di quest'ultima e comunque almeno fino al ... ». Si riporta il testo dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 (Approvazione della convenzione-tipo che accede alle concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive): «Art. 8 - Cauzione definitiva

8.1. Il concessionario č tenuto a prestare una cauzione definitiva a favore del CONI pari a L. 500.000.000. La cauzione ha una durata di sei anni dalla data di inizio dell'attivitą di accettazione delle scommesse sportive e deve essere costituita secondo le seguenti forme: in valuta legale, mediante versamento sul conto corrente del CONI n. 200559 presso la Banca nazionale del lavoro. La ricevuta del suddetto č considerata documento probatorio dell'avvenuta costituzione; in titoli al portatore, di Stato o garantiti dello Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo della valutazione della Borsa di Roma nel giorno precedente quello del versamento; mediante fidejussione bancaria; mediante polizza fidejussoria, prestata da una societą delle societą di assicurazione elencate nel decreto 16 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 23 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni. La fidejussione bancaria e la polizza fidejussoria devono essere «a prima richiesta», ogni eccezione esclusa e senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La cauzione resta a disposizione del CONI, a specifica garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal concessionario, con la presente Convenzione, anche dopo la fine di quest'ultima e comunque almeno fino al 31 marzo 2007.

8.2. Qualora le somme dovute dal concessionario, a seguito di un contestato ritardo negli adempimenti di cui alla Convenzione o negli altri casi ivi previsti, non siano corrisposte nei termini, il CONI escuterą la garanzia dandone avviso al concessionario stesso, che sarą tenuto a ricostituirla entro i successivi 7 giorni feriali». Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001 n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002 n. 16 (Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonchč sui rimborsi IVA, sulla pubblicitą effettuata con veicoli, sulle contabilitą speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni): «Art. 8 - Ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive. Riattribuzione delle concessioni rinnovate.

 

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